Tag: internet bill of rights

  • Ieri è stata depositata la sentenza n. 24431/15 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, a mio avviso, molto importante.

    L’offesa sui social network (in questo caso Facebook) è equiparabile all’offesa a mezzo stampa (che si chiami ingiuria o diffamazione, sta al caso di specie). Una sentenza in controtendenza rispetto all’obiettivo che il Parlamento si è posto, cioè di depenalizzare il reato di diffamazione a mezzo stampa (oggi punibile con una pena detentiva fino ai 3 anni).

    Questa sentenza è importante perché immette nel sistema di internet i diritti della personalità che non hanno una tutela solida sulla rete e che hanno spinto (e spingono tutt’ora) molti giuristi ad immaginare una Costituzione della Rete che offra tali strumenti – la cosiddetta Internet Bill of Rights – di cui ne ho già parlato su questo blog.

    I diritti della personalità, nel nostro ordinamento, sono tutelati dalla nostra Costituzione (art.3), dal Codice Civile e Penale e dalle leggi dello Stato. Rimanendo in tema costituzionale, per offrire un ulteriore riferimento giuridico, l’art.21 comma VI riporta:

    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

    Ma l’ordinamento non esaurisce qui i riferimenti normativi in tema di salvaguardia dei diritti della personalità. In caso di diffamazione, il diritto leso è quello all’integrità morale, declinato anche nel diritto all’onore e alla reputazione, lesione che viene tutelata dall’art. 594 c.p. e ss. Vediamo nel dettaglio cosa dicono.

    [toggle title=”Art. 594 c.p. (Ingiuria)“]Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
    Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
    La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
    Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.[/toggle]

    Su questo articolo, vorrei focalizzarmi sui commi II e IV.

    Art. 594 comma II c.p.
    Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

    Il comma II puntualizza i mezzi utilizzabili per commettere il reato in oggetto, ampliando il raggio d’azione della norma. Per estensione, con comunicazione telegrafica o telefonica o, se vogliamo, con il generico “con scritti”, possiamo far rientrare la diffamazione per mezzo di un sito internet, quale un social network.

    Il comma IV, tuttavia, ci permette di collegarci all’art.595 c.p. e dice:

    Art. 594 comma IV c.p.
    Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

    Qui è importante sottolineare la situazione in cui ci si può trovare mentre commettiamo il reato: in presenza di più persone. Ed è questa l’ipotesi avvallata dalla Cassazione, come riportata nella sentenza di cui parliamo.

    Arrivando ora ad analizzare l’art.595 del Codice Penale, che istituisce il reato di diffamazione, riporta:

    [toggle title=”Art. 595 c.p. (Diffamazione)“]Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
    Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
    Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
    Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.[/toggle]

    Al comma III, l’art. 595 c.p. esplicita l’ipotesi in cui la diffamazione avvenga o col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La Cassazione ha quindi sostenuto, prendendo in esame tale comma, che un social network possa rientrare nella definizione di altro mezzo di pubblicità, portando tale ipotesi ad essere punita con un periodo di reclusione fino ai 3 anni e una multa di minimo 516 euro. Pare scontato, ma è giusto sottolinearlo.

    In conclusione, la Cassazione ha attribuito, in senso figurativo, la qualifica di “giornalisti” a tutti coloro che pubblicano, quotidianamente, i loro post sui social network. Un’estensione della responsabilità attribuita ai giornalisti che pone serie problematiche e che dovrebbe far riflettere i legislatori, portando ad una regolamentazione dei diritti e dei doveri sulla rete, magari dando vita alla tanto acclamata Internet Bill of Rights.

    Facciamo attenzione, quindi, a quello che scriviamo su Facebook, Twitter, Google Plus, e chi più ne ha più ne metta. Ricordiamoci che internet non è un mondo a parte e ogni singolo utente è destinatario di diritti e doveri; stessi diritti e doveri che il nostro Ordinamento ci garantisce e ci impone nella vita di tutti i giorni. Il mondo reale e il World Wide Web non sono due cose diverse. Il secondo appartiene al primo; e il primo è regolato dal diritto e tale deve essere anche il secondo.

    Cittadini sempre, cittadini ovunque.

    [button-red url=”https://www.davidemontanaro.it/wp-content/uploads/2015/06/cass-pen-24431-15.pdf” target=”_blank” position=”left”]Scarica la sentenza della Cassazione n.24431/15 (.pdf)[/button-red][clear]
  • Nuova audizione della Commissione per la Carta dei diritti e dei doveri di Internet. Nuovi spunti alla discussione, in attesa della riapertura delle consultazioni in rete e di nuove sessioni della Commissione stessa.

    Clicca qui per il video.

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    La nostra privacy è in pericolo. Nell’era della tecnologia e dei social network, i nostri dati sono sparsi nella rete, dati di ogni tipo, anche molto sensibili. C’è bisogno di porre un freno e la politica non può restare inerme difronte ad un problema simile.

    Le logiche del mercato hanno spinto i grandi raccoglitori di dati – come Facebook, Google e Twitter – a vendere pacchetti di informazioni personali, utili, ad esempio, per studiare metodi efficienti su come attirare, secondo i gusti, all’acquisto di un determinato prodotto, o per crearne di nuovi che rispondano alle esigenze del mercato.

    Ma tutto questo può farci dormire tra comodi guanciali? No, perché il mondo della rete sta globalizzando le informazioni, mettendo a nudo la nostra vita, considerando i diritti fondamentali come il risultato di fanatismi del secondo dopoguerra.

    Oggi, come se non bastasse, gli Stati Uniti, attraverso il TISA (Trade In Service Agreement) vogliono liberalizzare il mercato dei dati sensibili, attraverso un documento, frutto di negoziati segreti tra 23 Nazioni, tra cui l’Italia, venuto a galla attraverso rivelazioni di Wikileaks. Ad essere coinvolti, sono i servizi dell’Information and Communication Technology – di cui fanno parte i colossi della tecnologia, come IBM, AT&T, Google e HP.
    La proposta americana conferma l’indirizzo dell’accordo UEUSA del 2011 sui principi del commercio dei servizi ICT, ovvero promuovere l’accesso e la distribuzione delle informazioni, delle applicazioni e dei servizi scelti dai consumatori, senza alcuna restrizione al trasferimento dei dati tra i paesi, né imposizioni ai fornitori di utilizzare infrastrutture locali.
    In soldoni, l’obiettivo è quello di estendere i termini delle privatizzazioni, andando oltre quelli già previsti dal GATS della WTO (World Trade Organization).

    Chi può difenderci da tali abusi?
    L’Unione europea, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha a disposizione una specifica base giuridica esplicita ai fini della protezione dei dati.
    Nel dettaglio, l’art. 16 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea) stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
    Inoltre, la riservatezza delle informazioni personali e della vita privata dell’individuo trovano tutela negli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti fondamentali, che ha stesso valore giuridico dei Trattati.
    Anche la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), stipulata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, su tale punto pone dei paletti importanti, all’art.8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, della propria corrispondenza e del proprio domicilio.
    Nel nostro Paese esiste il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), aggiornato (D.Lgs. 69/2012) in attuazione delle direttive 2009/136/CE (in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), 2009/140/CE (in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica) e del regolamento n.2006/2004 (sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori). Tra i diversi riferimenti del Codice, troviamo l’art. 4, nel quale viene introdotta la definizione di “Violazione dei dati”, intesa come “violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, perdita, modifica rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o, comunque, elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico“.

    Ma l’attuale legislazione può essere sufficiente? Se attuata in toto, questa può garantirci un margine di tutela non indifferente, tuttavia, la globalizzazione ci ha resi vulnerabili, come individui, ma soprattutto come Stati nazionali. Per questo è opportuno percorrere il sentiero del costituzionalismo internazionale, che ha l’obiettivo di redarre una Carta dei Diritti globale, applicata al mondo di internet: l’Internet Bill of Rights.

    La Camera dei Deputati su questo punto si è già espressa, istituendo una Commissione ad hoc, con l’obiettivo di creare una bozza della Dichiarazione dei Diritti in Internet e avviando una consultazione pubblica sul tema.

    L’obiettivo della politica deve essere, per l’appunto, informare i cittadini, renderli consapevoli dei pericoli che corrono, lavorando, parallelamente, alla creazione di una legislazione tra stati, forte e radicata nei Diritti dell’Uomo, capace di frenare l’avanzata dei grandi gruppi economici che, dai nostri dati sensibili, traggono enormi vantaggi.

    Un passo in avanti è stato compiuto attraverso il riconoscimento del diritto all’oblio, con il quale si può chiedere ai motori di ricerca di eliminare tutte le voci inerenti a fatti e/o eventi che ci espongono a pregiudizi, come ha dimostrato la storica sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 13 maggio 2014, inerente alla causa C‑131/12 tra un cittadino spagnolo e Google, sulla richiesta del primo di eliminare i link che rendevano liberamente accessibili alcuni dati riguardanti un suo debito non pagato.

    In conclusione, è chiaro che il prossimo passo deve essere quello di alimentare una nuova stagione di diritti, dove la figura dell’individuo si scontri con le nuove tecnologie e la nuova dimensione globale della società che queste hanno creato. Bisogna rendere chiaro un concetto: internet non è un mondo parallelo che prescinde dalla realtà, ma un’appendice di ciò che è intorno a noi, nella vita fuori dal web.

    Per questo, forte è il nostro sostegno al progetto avviato dalla Camera dei Deputati, sentendoci portatori di una cultura dei diritti basata sul rispetto dell’essere umano, della sua vita privata e, soprattutto, della sua dignità, contrastando l’idea che ogni utente di internet sia un mero consumatore.