Una Costituzione per la Rete

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Che sia in atto una nuova Costituente, è qualcosa che dovrebbe riempirci di orgoglio, perché quando nell’immaginario collettivo cresce la necessità di avere una Costituzione, significa che c’è il bisogno di affermare diritti fondamentali, fissare le regole della convivenza civile.

Ed è un po’ quello che sta succedendo adesso: la Costituzione della Rete è stata redatta. La commissione voluta dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, presieduta dal Prof. Stefano Rodotà ha partorito 14 articoli – 14 principi a tutela della persona, dell’internauta.

1. RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI
Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi.
Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella dimensione della rete.
Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

Articolo della migliore scuola: contemperare i diritti assumendo come principio guida l’universalità di leggi di ordine superiore riconosciute a livello europeo e internazionale.

2. DIRITTO DI ACCESSO
Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni.
L’effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale  –  culturale, infrastrutturale, economico  –  con particolare riferimento all’accessibilità delle persone con disabilità.

L’intervento qui riguarda il ruolo delle istituzioni nel ridurre il divario tra gli “information rich” e gli “information poor” in maniera fattuale, a cominciare dalle dotazioni per connettersi in rete fino al superamento delle sperequazioni esistenti tra uomini e donne, normodotati e diversamente abili, ricchi e poveri, alfabetizzati e non alfabetizzati. L’accesso alla rete equivale all’accesso al sapere e quindi al lavoro ed è precondizione per l’esercizio di altri diritti come quello alla partecipazione democratica.

3. NEUTRALITA’ DELLA RETE
Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.
La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l’effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.

La net neutrality è il vero campo di battaglia per una Internet paritaria e inclusiva che rispetti il principio secondo cui “tutti i bit sono nati uguali”. Essa è un freno al tentativo degli oligopoli delle telecomunicazioni di creare corsie preferenziali per chi paga di più e uno stop ai governi che potrebbero voler ispezionare i dati in rete per decidere chi passa, quando e con quale priorità. La negazione di questo principio è il cavallo di troia di ogni tipo di censura. Manca un riferimento ai diritti delle imprese che affrontano l’onere dell’innovazione delle infrastrutture di rete al contrario degli Over The Top (Google, FB, Amazon, etc.) che le sfruttano.

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.
I dati personali sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.
I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa.
I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.
Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.
Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.

Su questo i Garanti della Privacy italiani che si sono succeduti, hanno detto già tutto. Importante il tema dell’”opt-in” cioè del consenso, revocabile, precedentemente dato ad ogni forma di trattamento dei propri dati personali (telefoni, indirizzi, dati economici e professionali) e di quelli sensibili come le condizioni di salute e l’orientamento sessuale, filosofico, politico e religioso. Di importanza capitale il principio dell’autodeterminazione informativa, cioè la decisione di quali aspetti della propria vita rendere conoscibili a terzi. Nel caso di una asimmetria di potere il soggetto forte deve fare un passo indietro. Non è presente nessuna ipotesi sulla gradazione del livello di privacy o “intimacy” gestibile dall’individuo.

5. DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA
Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.
Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali.
La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del diritto all’autodeterminazione della persona interessata.

La legge italiana sulla privacy già lo prevede, e tuttavia viene ribadita la “proprietà dei dati personali” e il divieto alle raccolta massiva di dati. Richiamo più che evidente allo scandalo Datagate svelato da Edward Snowden, e alla sorveglianza massiva da parte di agenzie governative e “imprenditori dei dati” – come le agenzie di direct marketing e perfino i social network e i motori di ricerca – che ne fanno commercio e/o li cedono ai governi ai fini di sorveglianza e controllo senza avvisarne i titolari.

6. INVIOLABILITÀ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI
Senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l’intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

Richiamo chiaro e senza possibilità di fraintendimento alla necessità dell’autorizzazione della magistratura per ogni tipo di indagine effettuata sulla “vita dentro lo schermo”. Una tutela importante per chi esercita il diritto/dovere all’informazione, alla critica, alla satira, alla condivisione di dati, informazioni e conoscenze, che talvolta si è cercato di limitare a favore dei diritti di proprietà, per esempio considerando lecito da parte di soggetti privati violare la privacy dei cittadini per tutelare il diritto alla proprietà intellettuale.

7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI
Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

Il sè digitale non può precedere il sè reale. L’articolo rinvia al rischio di manipolazione, degrado e inattualità dei dati informatici che ci definiscono come buoni o cattivi cittadini, consumatori, lavoratori, vicini di casa, e da una loro collazione parziale e artificiosa che possa pregiudicare il diritto alla dignità e libertà della persona, all’accesso al welfare e alle cure, alla giusta difesa e a un equo processo.

8. DIRITTO ALL’IDENTITÀ
Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità.
La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato.
L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.
Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet.
La definizione di un’identità in Internet da parte dell’amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.

L’articolo potrebbe essere fuso coi precedenti visto che riguarda il diritto ad essere lasciati in pace, all’autodeterminazione informativa, al corretto trattamento automatizzato dei dati personali e all’inviolabilità di sistemi e domicili informatici, e ne costituisce uno dei presupposti.

9. ANONIMATO
Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.
Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.
Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria l’autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone.

Anche qui, considerato superiore l’interesse pubblico, viene enfatizzato il valore di una particolare declinazione della privacy. Per capirci: una donna che denuncia una violenza su un blog ha diritto a rimanere anonima se serve a evitare rappresaglie, lo stesso vale per chi denuncia i mafiosi o per i cooperanti in paesi autoritari. Potrebbe essere la base del riconoscimento alla protezione dei whistleblower, gli “spioni” che denunciano malaffare, corruzione, collusioni tra potere politico ed economico.

10. DIRITTO ALL’OBLIO
Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.
Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.
Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.

Anche qui pare contemperato il diritto a essere dimenticati con il diritto alla storia e alla memoria. Con un’eccezione già esistente nelle leggi sulla privacy: non vale per i personaggi pubblici alla cui conoscibilità e coerenza i cittadini affidano il governo delle istituzioni collettive. Un’altra via praticabile è considerata quella della definizione di un”termine temporale” prima di poter esercitare il diritto all’oblio.

11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME
I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.
Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell’accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.
Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l’attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

Pare evidente il riferimento ai social network e ai motori di ricerca che oggi fungono da provider delle identità digitali e le cui condizioni d’uso conservano – nonostante i cambiamenti intervenuti nelle privacy policies – una forte asimmetria di potere dei fornitori rispetto ai contraenti. Oggi è difficile per un cittadino rifiutarsi di accettare la licenza d’uso di Facebook, come già accade per certe clausole bancarie e datoriali. La soluzione caldeggiata da molti riguarda l’equiparazione dell’uso dei social a quello del telefono come diritto universale.

12. SICUREZZA IN RETE
La sicurezza in rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone.
Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza.

Qui si riecheggia il triste fenomeno dell’hate speech e degli hate crimes. I siti dell’odio che inneggiano alla discriminazione sessuale, razziale, religiosa o che sono veicoli di pregiudizio anti-ebreo, anti-rom, anti-arabo, anti-africano. L’articolo sottende anche la piaga del cyberbullismo e dello stalking in rete. Contempera il diritto alla libertà d’espressione con la tutela da comportamenti diffamatori e violenti (minacce e linciaggio mediatico) che dalla rete possono tracimare nel mondo fisico.

13. DIRITTO ALL’EDUCAZIONE
Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l’effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone.
Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale.
Il diritto all’uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

Si potrebbe aggiungere: con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del pensiero critico, la tutela e la promozione di valori, principi, codici e convenzioni minoritari nella società. Per un’educazione al rispetto delle diversità biologiche e culturali.

14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE
Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti sia a livello nazionale che internazionale.
Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.
La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati.
Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.
In ogni caso, l’innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull’ecosistema digitale.
La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l’accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.
L’accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati.
La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.

L’articolo riassume quindici anni di dibattito in sede Onu sull’importanza di regole e principi condivisi per la governance “multiequal-stakeholder” della rete. Cioè, la necessità di un governo partecipato della gestione di Internet da parte di soggetti pubblici e privati, a ogni livello: infrastrutturale, tecnico, legale e contenutistico. Un approccio di cui l’Italia è pioniera, a dispetto della capacità dei suoi governi di riconoscerlo e sostenerlo.

Fonte: La Repubblica

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